Statuto dell’Associazione
“11 Agosto APS”
Articolo 1 – Principi generali È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, indicato come CTS) e ss.mm.ii e delle norme del Codice civile, l’Associazione non riconosciuta “11 Agosto” (indicata come Associazione nel presente atto) con sede legale in Firenze (FI), Piazza de’ Rossi, 1. Una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione sociale sarà integrata automaticamente con l’acronimo “APS” e diventerà “11 Agosto APS”. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei/delle soci/e non comporta modifica statutaria. L’Associazione è un ente del Terzo settore (ETS) ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione in nessuna forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed altri/e componenti degli organismi sociali. Articolo 2 – Identità L’associazione svolge attività di promozione culturale e sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli/lle associati/e, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i membri. L’associazione, ispirata ai principi dell’Antifascismo e della difesa e attuazione della Costituzione repubblicana, è impegnata nella promozione di dibattiti ed iniziative culturali sull’intero territorio nazionale, ed in particolare nella Regione Toscana e nella provincia e nella città di Firenze, al fine di stimolare il dibattito, per esempio, su tematiche quali il territorio come bene comune, la giustizia ambientale, il diritto all’abitare, la salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività, l’economia, la città, il valore civile della storia, la differenza di genere, la diversità, il diritto allo studio e al patrimonio culturale, la cultura, il multiculturalismo, la sostenibilità e la difesa del diritto al lavoro e l’eguaglianza sostanziale per tutte e tutti, senza alcuna distinzione razziale, di genere, religiosa, sociale o politica. Per questi motivi l’associazione ripudia la guerra ed ispira la sua azione ai principi di difesa della Pace e combatte ogni tipo di discriminazione, mettendo quale suo principio ispiratore la solidarietà tra i popoli e le persone, e come fine ultimo di ogni azione il pieno sviluppo della persona umana. Obiettivo sociale è anche contribuire alla vita politica e sociale della città di Firenze e del Paese. | |
Articolo 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, tra cui: a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS; b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Comitato organizzativo e dal Comitato di indirizzo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto. | |
Articolo 4 – Volontariato L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualifica di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui è sociǝ o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione che svolgano la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. | |
Articolo 5 – I/le soci/e Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35 c. 1 CTS. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, riconoscendosi nel presente statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. In considerazione delle attività esercitate, i/le minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Comitato organizzativo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. | |
Articolo 6 – Ammissione dei/lle soci/e E’ compito del Comitato organizzativo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che i/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale e con l’iscrizione nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Comitato organizzativo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al/lla Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea alla sua prima convocazione. | |
Articolo 7 – Diritti degli/lle associati/e L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli/le associati/e hanno diritto a:
Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea. | |
Articolo 8 – Doveri degli/delle associati/e Gli/le associati/e sono tenuti/e: – all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; – al versamento del contributo associativo annuale stabilito dall’assemblea dei/lle soci/e. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile. | |
Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio/a La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione deliberata dal Comitato organizzativo, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte. | |
Articolo 10 – Dimissioni ed esclusioni Le dimissioni da socio/a dovranno essere presentate per iscritto al Comitato organizzativo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L’esclusione sarà deliberata dal Comitato organizzativo nei confronti del socio:
Il provvedimento di esclusione dovrà essere reso noto con comunicazione scritta. È ammesso il ricorso entro trenta giorni al/la Presidente che lo pone all’ordine del giorno della prima Assemblea dei/lle soci/e utile, che deciderà in via definitiva. | |
Articolo 11 – Patrimonio Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative. Esso è costituito da:
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nell’articolo 3, comma 1. | |
Articolo 12 – Fonti di finanziamento L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
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Articolo 13 – Esercizio sociale e bilancio L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato organizzativo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli/delle associati/e. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli/delle associati/e entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. | |
Articolo 14 – Organismi dell’associazione Sono organismi di direzione dell’Associazione:
All’interno dell’associazione è presente altresì il Consiglio di indirizzo, di natura non elettiva e senza poteri decisionali, disciplinato dal successivo articolo 24. Tutte le cariche, elettive e non, sono gratuite. È organismo di garanzia e controllo il Collegio sindacale, anche in forma monocratica, che verrà nominato dall’assemblea dei/lle soci/e qualora lo ritenesse opportuno o ricorressero i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017. Tutti gli organismi dell’associazione durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili. | |
Articolo 15 – Assemblea dei/delle soci/e L’assemblea generale dei/delle soci/e è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organismo sovrano dell’Associazione, e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Comitato organizzativo, con l’ausilio del Consiglio di indirizzo. La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente dell’Associazione e pubblicizzata mediante avviso da esporre sul sito internet dell’Associazione almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In sessione ordinaria essa ha luogo una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario. L’assemblea si riunisce in sessione straordinaria nei casi previsti dagli articoli 16 e 27 e quante volte il Comitato organizzativo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Consiglio di indirizzo, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto ed almeno la metà più uno dei soci fondatori. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque associati. L’ assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo i casi previsti dagli articoli 16 e 27. | |
Articolo 16 – Modifiche dello statuto o dei regolamenti Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o ai regolamenti interni, proposte dal Comitato organizzativo, dal Comitato di indirizzo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione valgono le norme di cui all’art. 27. | |
Articolo 17 – Svolgimento dell’assemblea L’assemblea e’ presieduta dal/la Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal/la Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del/la segretario/a e tesoriere/a e’ fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal libro verbali e restano successivamente agli atti per la consultazione dei/lle soci/e. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto. | |
Articolo 18 – Competenze dell’assemblea dei/lle soci/e L’Assemblea generale dei/lle soci/e:
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Articolo 19 – Comitato organizzativo Il Comitato organizzativo è formato da un numero di membri dispari compreso fra un minimo di 3 e un massimo di 11, eletti fra gli associati e le associate; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea. I/le componenti del Comitato organizzativo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Il Comitato organizzativo è l’organo di amministrazione dall’articolo 26 del CTS. | |
Articolo 20 – Cariche sociali Il Comitato organizzativo elegge al suo interno: – un coordinatore, che coordina le attività del Comitato; – il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume tutte le mansioni; – il/la Segretario/a e Tesoriere/a: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Comitato e li firma con il Presidente; presiede il Comitato organizzativo e prende parte al Consiglio di indirizzo in assenza del/la Presidente e del/la Vicepresidente. In caso di dimissioni, decesso o decadenza del/la Presidente, Vicepresidente o Segretario e Tesoriere è facoltà del Comitato organizzativo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione dei componenti. | |
Articolo 21 – Competenze del Comitato organizzativo Compiti del Comitato organizzativo sono:
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Articolo 22 – Riunioni del Comitato organizzativo Il Comitato organizzativo si riunisce di norma una volta a trimestre e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre membri, o su convocazione del/la Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei/lle presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche dalla maggioranza dei membri. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a e Tesoriere/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Comitato ed è a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione. | |
Articolo 23 – Membri del Comitato organizzativo I membri del Comitato organizzativo sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Comitato. Nella prima riunione utile, il Comitato prende atto della decadenza. Il/la Consigliere/a dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/lla socio/a risultato/a primo/a dei non eletti all’ultima elezione del Comitato organizzativo; diversamente la prima Assemblea dei/lle soci/e utile provvede a reintegrare il membro del Comitato decaduto/a; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Comitato. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Comitato organizzativo, l’intero Comitato decade. AComitato decaduto o dimissionario, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni. Articolo 24 – Consiglio di indirizzo Il consiglio di indirizzo è composto dai/lle soci/e fondatori/trici indicati nell’atto costitutivo, che manifestino la volontà di farne parte, e dal presidente dell’associazione. Potrà cooptare nuovi membri, votandoli a maggioranza assoluta. Il consiglio esprime la linea culturale e politica dell’associazione e affianca il presidente e il Comitato organizzativo, che lo convocano tutte le volte in cui lo ritengano opportuno. Dialogando con gli altri organismi sociali, spetta al Consiglio di indirizzo sviluppare proposte riguardo eventuali regolamenti interni, sviluppare proposte inerenti all’attività sociale; collaborare con il Comitato organizzativo alla nomina di responsabili delle commissioni di lavoro, comitati e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali. I suoi membri possono partecipare alle riunioni del Comitato organizzativo senza diritto di voto. | |
Articolo 25 – Organo di controllo Il Collegio sindacale è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’assemblea dei/lle soci/e lo ritenga opportuno verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. L’organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l’unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all’art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II. Le cariche di membro del collegio, del Comitato organizzativo e del Consiglio di indirizzo sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità. | |
Articolo 26 – Revisione legale Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, nei casi previsti dall’art. 31 del CTS l’Associazione:
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Articolo 27 – Scioglimento dell’associazione Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli/lle associati/e aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. | |
Disposizioni Finali Articolo 28 – Rinvii Per quanto non previsto dallo statuto o da eventuali regolamenti interni valgono, in quanto applicabili, le norme del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti. |